(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          2 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Nel  rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute
nell'Art.  1,  commi 3  e  4  e degli articoli 9 e 19-bis della legge
11 febbraio  1992,  n.  157  e  successive  modifiche ed integrazioni
(norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo  venatorio),  nonche'  dell'Art.  16  della legge 4 febbraio
2005,  n.  11  (norme  generali  sulla  partecipazione dell'Italia al
processo   normativo   dell'Unione   europea  e  sulle  procedure  di
esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'Art. 9 della Convenzione
di  Berna  del  19 settembre  1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981,  n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla
conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in
Europa,  con  allegati,  adottata  a  Berna il 19 settembre 1979), la
presente  legge  regionale  detta  disposizioni  per  il  prelievo in
deroga,  ai  sensi  dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409
del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.