(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' dell'Art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'Art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.